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Originally Posted by Marco
....non proprio...
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Puoi spiegarti?
Un luogo aperto al pubblico è uno spazio in cui chiunque può accedere, limitatamente e regolatamente a regole (che possono ad esempio essere un'orario d'apertura, il pagamento di un biglietto d'ingresso, l'obbligo d'iscrizione ad un'associazione che lo gestisca) stabilite dal proprietario (sia esso un privato o un ente pubblico) o da altre norme.
Qualsiasi posto appartiene ad un proprietario. Un bosco, un prato, un campo se non è di un privato, appartiene o al Comune o alla Provincia o alla Regione o allo Stato. Se un privato nella sua proprietà non manifesta regole (recinzioni cartelli ecc..) consente di fatto l'ingresso al pubblico. Quindi cani al guinzaglio.
Per tutti gli altri siti appartenenti a organismi statali è raro/rarissimo trovare che non si sia legiferato/regolamentato in tal senso.
Ed è per questo motivo che è opportuno informarsi sempre sulle norme
in vigore nella propria regione/comune anche perchè se dette amministrazioni si allineano alla sanzione dettata dal codice penale per il malgoverno di animali sono solo 51 euro (e allora chissenefrega!!) ma se vogliono fare gli sboroni alzano lecitamente l'importo anche a cifre assurde.
Domani, se riesco, posto dall'ufficio anche alcune sentenze di Cassazione che rendono chiara la definizione di "luogo aperto al pubblico" riferite giust'appunto all'argomento cani.