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Old 11-12-2009, 13:23   #9
riko06
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CAPO X
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE


Art. 44
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di un cane e di un gatto appartenente a colonie feline o detenuto a scopo di commercio che non provvede a farlo identificare mediante l’applicazione del microchip o a farlo registrare nell’anagrafe di cui all’articolo 8, entro il secondo mese di vita ed entro 15 giorni dal possesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d’affezione che non garantisce il benessere ed il controllo dell’animale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000; (articolo 7, comma 2).

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il responsabile di un animale d’affezione che affida l’animale a persone non in grado di gestirlo, se dal fatto derivano lesioni all’integrità di persone o animali, è punito con la reclusione da 2 mesi ad 1 anno e con la multa da euro 3.000 ad euro 15.000. (articolo 7, comma 3, lett. b).

4. Salvo il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d’affezione che non adempie agli obblighi di cui al comma 4 dell’articolo 7, lett.a) b) e) e h) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 ad euro € 6000.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque allontana i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei due mesi di età, fatti salvi i casi di decesso della madre o di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre certificati da un medico veterinario, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro €. 10.000.

6. Chiunque vende cani di età inferiore ai due mesi, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da €. 5.000 a €. 100.000. (articolo 7, comma 7).

7. Chiunque vende cani e gatti non identificati e registrati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6.000 (articolo 7, comma 7).

8. Il responsabile proprietario di un animale d’affezione che in caso di cessione omette di darne comunicazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

9. Il responsabile di un animale d’affezione che in caso di smarrimento omette di dare comunicazione al servizio veterinario ufficiale ai sensi dell’art. 7, comma 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, mette in commercio utilizza o detiene microchip per l’identificazione degli animali d’affezione non conformi alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e distributori di microchip per l’identificazione degli animali d’affezione che producono o immettono in commercio microchip senza la registrazione prevista dall’articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e distributori di microchip per l’identificazione degli animali d’affezione che non garantiscono la rintracciabilità dei lotti di microchip venduti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da a € 1.500 a € 9.000; (articolo 9, comma 2).

13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette di dare segnalazione al servizio veterinario ufficiale di un animale d’affezione ferito, al fine di consentirne il soccorso, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da €. 1.000 a €. 10.000 (articolo 10, comma 1).

14. Il responsabile dell’animale d’affezione che, in caso di decesso dell’animale, omette di darne segnalazione al servizio veterinario ufficiale, ai fini della cancellazione dall’anagrafe canina, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000. (articolo 11, comma 1).

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medico veterinario che sopprime un animale d’affezione in assenza di anestesia profonda o qualora l’animale non sia affetto da malattia grave con prognosi infausta e che comporti sofferenza o in assenza di certificazione attestante che il cane è a rischio elevato per l’incolumità delle persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da €. 50.000 a €. 160.000. (articolo 11).

16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rinviene animali randagi ed omette di darne tempestiva comunicazione al servizio veterinario ufficiale o alle forze di polizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000 (articolo 15 comma 6).

17. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della gestione di un rifugio che avvia l’attività del rifugio in assenza della autorizzazione sanitaria prescritta all’articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3000 ad € 18.000.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestendo un rifugio non mette in atto misure volte ad incentivare e a favorire le adozioni degli animali ospitati o non organizza visite guidate all’interno della struttura o non rispetta l’obbligo di apertura al pubblico previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000 ad € 5.000 (Art. 16).

19. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita attività con animali d’affezione senza la prevista autorizzazione sanitaria è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 16.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita tali attività senza essere in possesso della prescritta formazione professionale (Art. 20).

20. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari delle attività con animali d’affezione che non provvedono, qualora necessario, alle cure medico veterinarie sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l'ammenda da €. 1.000 a €. 10.000.

21. Il titolare dell’attività di allevamento o commercio che omette di comunicare al Servizio veterinario ufficiale l’avvenuta cessazione dell’attività entro i termini previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000.

22. Il titolare dell’attività con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, educazione ed addestramento di cani, che non adempie l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di aggiornamento dello stesso ai sensi della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 (Art. 21, comma 1).

23. Chiunque acquista, accetta in conto vendita, vende o pone in vendita animali provenienti da privati, allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge ovvero non identificati e registrati è punito con l’ammenda da € 1.000 a 4.000 (Art. 21, comma 2). Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita la vendita ambulante o itinerante di animali d’affezione (Art. 21, comma 3).

24. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nello svolgimento delle attività con animali d’affezione non rispetta i requisiti di detenzione fissati con il decreto di cui all’art. 15, comma 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3.000 a € 18.000 (Art. 21, comma 4).

25. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza animali per mostre, esposizioni, concorsi prove gare o altre manifestazioni senza il previsto nullaosta sanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 3.000 a € 18.000 (Art. 22, comma 1).

26. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d’affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre, circhi nonché per spettacoli ambulanti ovvero per la pratica dell’accattonaggio è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da €. 3.000 a €. 10.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque offre animali in premio, omaggio o vincita ovvero utilizza nelle manifestazioni di qualunque genere cani e gatti di età inferiore a 6 mesi, animali privi del certificato medico veterinario di buona salute di cui all’art. 22, comma 5 della presente legge ((Art. 22, commi da 2 a 5).

27. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d’affezione nelle produzioni radiotelevisive e cinematografiche senza la preventiva visita di un medico veterinario di cui all’art. 23 comma 1, lettera a) della presente legge o omette di garantire adeguati periodi di riposo ed adeguate condizioni di detenzione agli animali utilizzati o li esponga a pericolo per la loro incolumità è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro. 3.000 ad euro. 18.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque impiega anestetici o sedativi al fine dello svolgimento della produzione radiotelevisiva o cinematografica (Art. 23).

28. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all’art. 24, commi 2 e 3 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 10.000. Chiunque trasporta animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura non facente parte dell’abitacolo o in carrello appendice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 15.000. (Art. 24, comma 4). Chiunque conduce sui mezzi di trasporto pubblico cani senza guinzaglio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000.

29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a repentaglio la salute e l’incolumità pubblica ovvero il benessere degli animali d’affezione non rispettando i divieti di cui all’art. 26, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), i), j), k), l, e 3 è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 20.000.

30. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non dispone del certificato veterinario previsto all’Art. 26, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 10.000.

31. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detiene, utilizza o abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 5.000 ad € 20.000.

32. Salvo che il fatto costituisca reato, le ditte specializzate che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione non in conformità con le disposizioni di cui all’art. 27, comma 3 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 2.000 a € 10.000.

33. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui all’art. 32, comma 1 che omettono di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante, che commercializzino rodenticidi per uso civile privi di contenitore accessibile solo agli animali bersaglio ovvero che utilizzino etichette non conformi all’art. 32, comma 2 o che non garantiscono la tracciabilità prevista all’art. 32, comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 5.000 ad euro 20.000.


CONTINUA
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Emanuel, Valentina, Riko & Kaila

Last edited by Navarre; 11-12-2009 at 14:12.
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