CAPO IX
ORGANI DI VIGILANZA
Art. 37
(Vigilanza)
1. I servizi veterinari ufficiali, gli Organi di Pubblica Sicurezza e le guardie zoofile volontarie delle associazioni riconosciute vigilano e controllano, secondo le rispettive competenze, sull’esecuzione e l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il prefetto competente per territorio nomina le guardie zoofile, su richiesta delle associazioni riconosciute, come guardie particolari giurate ai sensi dell'art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 31/03/1979 e successive integrazioni e della Legge n.189/2004.
3. All’interno delle aree protette, la vigilanza sull’esecuzione e l’osservanza della presente legge è affidata anche ai guardaparco dipendenti degli enti parco.
Art.38
(Associazioni per la protezione degli animali)
1. Le associazioni riconosciute di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f, hanno diritto ad essere iscritte nei registri e negli albi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con le eventuali sedi presenti nei rispettivi territori.
Art. 39
( Guardie zoofile)
1. La qualifica di guardia zoofila è conseguita dopo aver frequentato appositi corsi di formazione organizzati dalle associazioni riconosciute ai sensi della legge 189/04 o dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dal D.P.R. n.33 del 31/03/1979 e dalla Legge n. 189/04.
Art. 40
(Poteri sostitutivi del Prefetto)
1. Il Prefetto ha facoltà di esercitare potere sostitutivo in tutte le ipotesi di mancato adempimento da parte dei Comuni degli obblighi previsti dalla presente legge.
Art. 41
(Piano degli interventi)
1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d’affezione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvano entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e zoofila.
2. Il piano, tenuto conto dei dati presenti in anagrafe canina, del censimento delle colonie feline presenti sul territorio, degli animali ospitati nei rifugi deve contenere:
a) l’analisi del fenomeno dell’abbandono e del randagismo dei cani e della formazione di colonie feline al fine di mirare gli interventi;
b) i criteri di priorità e le scadenze relative ai diversi interventi;
c) le modalità di partecipazione degli enti locali , delle associazioni per la protezione degli animali e dei privati;
d) le modalità per il monitoraggio delle attività e la raccolta uniforme dei dati;
e) le risorse per l’attuazione degli interventi classificate secondo la provenienza;
f) l’individuazione dei criteri per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
g) i criteri per l’organizzazione dei corsi d’aggiornamento o di formazione professionale ai sensi della presente legge;
h) gli interventi educativi che tendono a responsabilizzare i proprietari sul controllo dell’attività riproduttiva e sul corretto mantenimento dei propri animali, con particolare riferimento anche agli interventi educativi rivolti alle giovani generazioni in collaborazione con la scuola.
3. Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite specifici accordi fra la Regione e Province autonome, i Comuni, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende sanitarie locali, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina Veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni riconosciute.
4. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano trasmettono il piano triennale degli interventi , una volta approvato, al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali .
Art. 42
( Relazioni sull’attuazione)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un resoconto circa l’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed il maltrattamento degli animali d’affezione, con particolare riferimento a:
a) gli interventi realizzati e i risultati ottenuti dagli enti cui fa carico l’attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di costruzione e adeguamento dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;
b) i risultati della gestione dei canili e gattili sanitari e dei rifugi da parte di enti, associazioni riconosciute e privati convenzionati;
c) le iniziative relative all’attività di informazione e sensibilizzazione in materia di tutela degli animali d’affezione e salute dei cittadini effettuate direttamente o tramite enti e associazioni;
d) i risultati di vigilanza e controllo e relative sanzioni;
e) le risorse effettivamente impiegate nel piano triennale in base agli interventi;
f) i miglioramenti ottenuti rispetto alla situazione precedente.
Art.43
(Modifiche al titolo IX bis del codice penale)
1. Alla legge 20 luglio 2004 n. 189 è aggiunto l’articolo 1- bis:
“La condanna o l’emissione di condanna per taluno dei fatti previsti dall’articolo 1 comporta la perdita della facoltà di detenere animali e la sospensione per due anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere e la pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere”.
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