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Old 11-12-2009, 13:16   #7
riko06
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CAPO VIII
PRESTAZIONI VETERINARIE E DETRAZIONI FISCALI


Art. 33
(Prestazioni medico veterinarie gratuite)

1. Hanno diritto a prestazioni medico veterinarie gratuite, erogate dalle aziende sanitarie locali , i seguenti soggetti:
a) i cani e i gatti presso i canili e gattili sanitari;
b) i gatti appartenenti alle colonie feline;
c) i cani randagi e i gatti di colonie feline ricoverati in rifugi a gestione pubblica o convenzionata;
d) i cani adibiti alla guida dei ciechi;
e) i cani e i gatti destinati alla pet therapy ed alla riabilitazione, nel contesto di strutture gestite dal servizio sanitario nazionale.

Art. 34
(Unità mobili di sterilizzazione)

1. In particolari situazioni di emergenza e urgenza, il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante l’ applicazione del microchip, l’iscrizione all’anagrafe e la sterilizzazione possono essere svolti anche mediante l’impiego di unità mobili di proprietà della azienda sanitaria locale, o di Comuni e Province, o di associazioni riconosciute convenzionate, o di medici veterinari libero professionisti convenzionati.

2. Le Regioni e le Province Autonome, verificata l’urgenza e le esigenze di sanità pubblica, autorizzano, tramite ordinanza contingibile e urgente l’impiego dell’unità mobile, previamente autorizzato dal servizio veterinario ufficiale in cui ha sede il titolare dell’unità mobile di sterilizzazione, individuandone i tempi di impiego, le aree territoriali e le funzioni.

Art. 35
(Medicina veterinaria di base)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso la previsione di apposite risorse finanziarie, promuovono interventi da parte degli enti locali, finalizzati all’erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, individuate secondo i criteri stabiliti all’art. 36, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono prestazioni di medicina veterinaria di base quelle collegate ad obiettivi di prevenzione, salute e benessere degli animali e di sanità pubblica ed in particolare:
a) la profilassi vaccinale ;
b) la profilassi e la cura di malattie zoonotiche;
c) la prevenzione e il controllo delle nascite;
d) l’identificazione elettronica e l’iscrizione all’anagrafe.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 possono essere erogate da medici veterinari liberi professionisti operanti nelle strutture veterinarie private presenti sul territorio, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto in ambito provinciale dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, dai Comuni, dagli Ordini provinciali dei medici veterinari e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali convenzionati.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano , con apposito provvedimento da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano i criteri e le modalità per l’accesso alle prestazioni di cui al comma 2 ed approvano lo schema di protocollo d’intesa di cui al comma 3.

Art. 36
(Beneficiari delle prestazioni di medicina veterinaria di base)

1. Le prestazioni di medicina veterinaria di base di cui all’art. 35, comma 2,sono erogate previo pagamento di una tariffa stabilita con il protocollo di cui all’articolo 35, comma 3, da parte delle Regioni e Province autonome.

2. I proprietari di cani e gatti hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base nei seguenti casi:
a) hanno una situazione reddituale e patrimoniale , determinata mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) , non superiore a 15.000 euro annui;
b) sono titolari di pensione sociale;
c) hanno superato i sessantacinque anni di età e sono titolari di pensione minima;
d) hanno adottato il cane o il gatto di età superiore ad un anno da un canile o gattile sanitario o da un rifugio;
e) sono stati riconosciuti in situazione di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104.

CONTINUA
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Emanuel, Valentina, Riko & Kaila

Last edited by Navarre; 11-12-2009 at 14:12.
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