CAPO VII
MISURE SPECIALI DI TUTELA PER GLI AVVELENAMENTI
Art.27
(Divieti e adempimenti)
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietate, inoltre, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il responsabile dell’ animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne segnalazione alle autorità competenti.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate utilizzando contenitori che consentano l’accesso solo agli animali bersaglio o comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 4 giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione dovrà contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o altri animali infestanti.
Art. 28
(Compiti del medico veterinario)
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al servizio veterinario ufficiale.
2. In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. L’invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e degli eventuali campioni prelevati, avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette aziende.
3. Il medico veterinario, a seguito di episodi ripetuti ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento già confermati dall’istituto zooprofilattico sperimentale, può emettere diagnosi autonoma senza l’ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.
Art. 29
(Istituti zooprofilattici sperimentali)
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l’animale ed effettuano le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.
2. Gli istituti di cui al comma 1, devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall’arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che lo ha inviato, al servizio veterinario ufficiale e, qualora positivo, all’Autorità giudiziaria.
Art. 30
(Compiti del Sindaco)
1. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all’articolo 28, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
2. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’articolo 27, comma 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata.
3. Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione di cui all’articolo 27, comma 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.
Art. 31
(Attività della Prefettura)
1. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente Capo VI è attivato, presso ciascuna Prefettura, un “Tavolo di coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 del presente articolo, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto dai Sindaci delle aree interessate, da un rappresentante rispettivamente della Provincia, dei servizi veterinari ufficiali, del Corpo Forestale dello Stato, dell’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, delle guardie zoofile, delle Forze di Polizia locali e da un veterinario libero professionista individuato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia.
Art. 32
(Obblighi per i produttori)
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale bersaglio.
2. Nell’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d’uso e di smaltimento del prodotto stesso, di eventuali residui e degli animali infestanti morti rinvenuti nell’ambiente, inoltre deve essere riportata in maniera chiara e leggibile che si tratta di un prodotto tossico altamente pericoloso per le persone e per gli animali.
3. I produttori ed i distributori dei prodotti di cui al comma 1 devono garantirne la tracciabilità sino all’acquirente finale.
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