CAPO VI
MISURE GENERALI DI TUTELA
Art. 26
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l’incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:
a) detenere gli animali in condizioni di isolamento, che rendano impossibile al detentore il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli dei necessari contatti sociali;
b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile o non adottare tutte le misure adeguate ad impedirne la fuga o a garantirne il controllo;
c) addestrare cani al fine di esaltarne l’aggressività ed effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività nonché addestrare all’attacco e difesa, fatto salvo il caso di cani delle Forze armate e della polizia;
d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e i collari a punta;
e) detenere animali costantemente legati a catena in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l’incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso ed è sotto totale responsabilità civile e penale del proprietario; non può protrarsi per più di otto ore al giorno e la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciasi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l’acqua;
f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;
g) detenere i gatti nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;
h) sottoporre gli animali d’affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l’asportazione delle unghie;
i) commercializzare, introdurre nel territorio nazionale ed esporre in fiere, mostre e gare di lavoro, cani e gatti con le mutilazioni di cui alla lettera h);
l) importare e introdurre da stati membri dell’Unione Europea cani di età inferiore ai tre mesi e ventuno giorni ovvero senza l’eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti;
m) sottoporre i cani a doping, così come definito all’articolo 1, comma 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n.376;
n) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip).
2. Gli interventi chirurgici di cui al comma 1, lettera h) sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Tale certificato deve accompagnare l’animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. E’ fatto divieto di addestrare animali d’affezione ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
CONTINUA