Art. 8
(Gestione anagrafe regionale degli animali d’affezione)
1. I cani ed i gatti di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) della presente legge, devono essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell’ anagrafe degli animali d’affezione.
2. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo, quale atto medico veterinario,deve essere effettuato dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari libero professionisti che hanno fatto richiesta di accesso diretto all'anagrafe degli animali d’affezione, secondo le modalità predefinite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Il veterinario ufficiale o libero professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un certificato di iscrizione in anagrafe che accompagna l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà.
4. I veterinari liberi professionisti nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo con l’apposito lettore e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono informare il responsabile dell’animale degli obblighi di legge.
Art 9
(Obblighi per produttori e distributori di microchip)
1. I produttori ed i distributori di microchip per l’identificazione degli animali d’affezione devono presentare domanda di registrazione per la produzione e la commercializzazione dei microchip al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che assegna loro la specifica serie numerica di codici identificativi.
2. I produttori e distributori di cui al comma 1 garantiscono la rintracciabilità dei lotti di microchip venduti.
Art. 10
(Soccorso di animali)
1. Chiunque rinvenga animali d’affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b, al fine di consentirne il soccorso.
2. Nel caso di animale ferito riconducibile ad un responsabile le spese del soccorso sono a carico di quest’ultimo.
Art. 11
(Decesso ed eutanasia)
1. Il responsabile dell’animale d’affezione, in caso di decesso dell’animale, è tenuto a segnalarlo, entro 7 giorni dall’evento, al servizio veterinario ufficiale, anche tramite il veterinario libero professionista che ha accesso all’anagrafe, ai fini della cancellazione dall’anagrafe canina.
2. Gli animali d’affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda nei casi di:
a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario;
b) cane dichiarato a rischio elevato per l’incolumità pubblica previa certificazione emessa dal medico veterinario responsabile dell’unità operativa di cui all’art. 6, comma 1, a cura della quale vengono effettuate l’osservazione e la valutazione comportamentale. Il certificato deve riportare tutte le fasi di valutazione del cane e la diagnosi conclusiva che attesti la necessità di tale decisione.
CAPO III
PREVENZIONE DELLE MORSICATURE E AGGRESSIONI E INCOLUMITA’ PUBBLICA
Art 12
(Attività di prevenzione e controllo)
1. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è istituita, presso la Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature con il compito di valutare gli episodi gravi di morsicatura e i dati riguardanti tutte le morsicature.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario comportamentalista designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, uno specialista in epidemiologia, un medico veterinario in rappresentanza delle associazioni riconosciute.
3. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali , nell’esercizio delle rispettive competenze, di cui agli articoli 4 e 6, garantiscono la prevenzione ed il controllo delle morsicature e trasmettono i relativi dati alla Commissione nazionale di cui al comma 1.
Art. 13
(Formazione)
1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano attivano corsi di formazione per i medici veterinari del servizio sanitario nazionale in materia di valutazione dei cani morsicatori al fine di stabilire il livello di rischio degli stessi per l’incolumità delle persone e degli altri animali;
2. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le aziende sanitarie locali provvedono alla formazione dei veterinari ufficiali in materia di comportamento canino.
Art. 14
(Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale.
2. Il servizio veterinario ufficiale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, in base alla gravità delle lesioni o dei danni provocati a persone, animali o cose, stabilisce le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale anche avvalendosi di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del responsabile dell’animale.
3. Il servizio veterinario ufficiale, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale e della relative risultanze, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite.
4. Il Sindaco, qualora il servizio veterinario ufficiale accerti l’incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di sequestro.
5. Il responsabile dell’animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente a scopo terapeutico alla custodia del cane dichiarato a rischio elevato ed è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un’eventuale trasferimento di proprietà.
6. Il responsabile di un cane che viene dichiarato a rischio elevato, può rinunciare alla proprietà dell’animale che viene affidato ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute che garantiscano l’incolumità a persone ed altri animali nonché le condizioni di benessere e recupero del soggetto.
7. I servizi veterinari ufficiali devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio elevato.
CONTINUA